statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI STEFANO COSTANTINO"

 

ART. 1

(Sede, Denominazione, Durata)

E' costituita l' Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della Legge regionle Puglia num. 11/1994 "AMICI DI STEFANO COSTANTINO", con sede legale in Bari alla via Amendola n. 187. Eventuali sedi amministrative e/o operative possono essere costituite in Italia o all'estero per volontà del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART. 2

(Scopo dell'Associazione)

L'associazione è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficenza con particolare e non esclusivo riferimento a situazioni di disagio dei minori ed alle problematiche dell'infanzia, della povertà, dell'emarginazione e della devianza sociale minorile.

Come strumenti operativi l'associazione utilizzerà tutto ciò che è utile al raggiungimento dello scopo ed in particolare:

- organizzerà raccolta di beni, anche di prima necessità, o di denaro;

- promuoverà e sosterrà, sotto qualsiasi forma, l'impegno degli associati in attività e progetti, promossi dalla Associazione o da terzi finalizzate al sostegno ed al miglioramento di situazioni di bisogno morale e materiale;

- utilizzerà i mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative che intraprenderà o che intenderà sostenere.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio è formato:

a) dal patrimonio iniziale costituito dalla somma di euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero) proveniente dai soci fondatori;

b) dalle quote sociali;

c) da eventuali contributi volontari degli associati;

d) dai contributi di enti pubblici, di persone fisiche e giuridiche.

 

ART. 4

(Soci)

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato italiano, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'iscrizione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 5. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

I soci si dividono in:

1. SOCI FONDATORI: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

2. SOCI ORDINARI: si considerano tali i soci che aderiranno in futuro all'associazione;

3. SOCI ONORARI: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del consiglio direttivo in considerazione dell'impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

 

ART. 5

(Assunzione della qualifica di socio)

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, contenente l'indicazione dei dati anagrafici e una dichiarazione di accettazione dello statuto.

 

ART. 6

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto,mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'associazione. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e può candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli ed a non attuare iniziative e/o comportamenti che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'associazione;

- al pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi della associazione.

Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dalla Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualunque forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

I soci possono essere espulsi dalla associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento dovrà essere comunicato al socio completo di motivazione. Il provvedimento non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle somme eventualmente dovute all'associazione.

La perdita della qualifica di socio sia ordinario che fondatore consegue anche volontariamente a mezzo di comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale inviata dal socio al consiglio direttivo. Il recesso non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle somme eventualmente dovute all'associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato la appartenenza all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

 

ART. 8

( Risorse economiche )

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci e non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all' art. 5 comma 2 della legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

Art. 9

(Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;

2. il consiglio direttivo;

3. il Presidente;

4. il Presidente Onorario;

5. il vice-Presidente;

6. il segretario-economo;

7. il collegio dei revisori dei conti (se ritenuto opportuno come dall'art. 15 dello statuto);

8. il collegio dei Probiviri (se ritenuto opportuno come dall'art. 16 dello statuto).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

 

ART. 10

(Assemblea dei soci)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal consiglio direttivo con predisposizione dell'ordine del giorno nel quale devono essere indicati gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta o per e-mail.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione nel giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonchè di discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociali;

b) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) di eleggere i Probiviri;

d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell' associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente.

 

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione riconosciuti dalla legge e dallo statuto. E' composto da sei a otto membri, compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economo. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni. I consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economo a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni del consiglio direttivo verranno assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la prima volta i membri del consiglio direttivo ivi compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economo vengono nominati direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni, e comunque fino alla convocazione della assemblea convocata successivamente alla scadenza dei tre anni, e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- individuare le iniziative da intraprendere o da sostenere nel corso di ogni esercizio sociale al fine di raggiungere lo scopo sociale;

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie;

- determinare la misura della quota associativa e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese di gestione;

- assumere eventuale personale dipendente;

- predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più dei consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli con i soci, più suffragati all'ultima elezione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carico all'atto della nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero maggiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri la opportunità oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale scritto sottoscritto dal presidente.

 

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'associazione nonchè il Presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Cura il buon andamento degli affari sociali e gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative dei soci.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente esercita i seguenti poteri:

1. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;

2. assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo;

3. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al vice-Presidente;

4. sovrintende e controlla l'operato del segretario-economo;

5. sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altre associazioni, organismi ed enti, previa autorizzazione del consiglio direttivo;

6. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;

7. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei soci;

8. adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Spettano al presiedente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del presidente, ne fa le veci, fino alla elezione del nuovo presidente, il vice-presidente.

 

ART. 13

(Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario cura l'immagine ed il prestigio dell'Associazione, nonchè i rapporti con enti pubblici e privati.

 

ART. 14

(Vice-Presidente)

Il vice-Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni gli impediscano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice-Presidente può intervenire in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, tramite delega ricevuta dal Presidente stesso.

 

ART. 15

(Segretario-economo)

Il segretario-economo è scelto dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Egli dirige gli uffici di segretaria dell'associazione, è responsabile insieme al presidente della consistenza della cassa e deve rendicontare al consiglio direttivo circa le modalità ed i termini di impiego delle somme dell'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

 

ART. 16

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci. E' un organo composto da 3 (tre) membri effettivi, nominati dall'assemblea dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, che durano in carica 3 (tre) anni, e comunque fino alla convocazione della assemblea convocata successivamente alla scadenza dei tre anni, e sono rieleggibili. Nessun componente del collegio dei revisori dei conti può essere membro del consiglio direttivo. Il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione. Il controllo sulla gestione verrà annualmente presentato all'assemblea dei soci.

 

ART. 17

(Collegio dei probiviri)

L'assemblea può eleggere, se lo ritiene opportuno, un collegio dei probiviri composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni, e comunque fino alla convocazione della assemblea convocata successivamente alla scadenza dei tre anni e sono rieleggibili. Il collegio decide le controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione e tra l'associazione e i soci. La carica di componente il collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

 

ART. 18

(Gratuità degli incarichi)

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite.

 

ART. 19

(Esercizio sociale)

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo sono redatti dal presidente e dal segretario-economo. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio preventivo sarà approvato dall'assemblea entro il 31 gennaio.

 

ART. 20

(Divieto distribuzione utili)

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 21

(Scioglimento)

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'associazione, dopo esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Prima della devoluzione patrimoniale l'organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996 e successivo D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

 

ART. 22

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni, alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, alla legge regionale Puglia n. 11/1994, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.